Premesso che si è appreso dalla recente stampa locale che il fantino J.B., che ha corso il Palio di Asti nell’ultima edizione del 15 settembre 2013, è indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti per maltrattamento di animali, aggravato dal decesso del cavallo M.;
Fatto rilevare che il fantino J.B. è stato squalificato per dieci anni dalla competizione del Palio di Asti con provvedimento del capitano del Palio e del Magistrato del Palio 20.09.2013, peraltro impugnato innanzi al TAR Piemonte dallo stesso fantino;
Ricordato purtroppo che il 15.09.2013 durante lo svolgimento della prima batteria della Corsa del Palio in Asti, Piazza Alfieri, nella fase di partenza dei cavalli alla mossa che, come da regolamento avviene con l’allineamento al canapo all’ordine del Mossiere, si verificava un drammatico incidente che determinava il decesso del cavallo iscritto alla corsa del Palio con il nome di M., cavallo montato dal fantino J.B.; in particolare, dal predetto provvedimento disciplinare emerge che, mentre le operazioni di partenza erano ancora in fase di preparazione, essendo ben due cavalli girati di spalle rispetto al canapo ed un cavallo ancora arretrato in seconda fila, il fantino J.B., con un’azione vigorosa, immotivata ed imprudente, forzava anticipatamente la partenza, lanciando il cavallo M. contro il canapo ancora tirato, con l’aiuto di due energiche frustate sul posteriore del cavallo. In questo modo il cavallo urtava violentemente le zampe anteriori contro il canapo tirato, nonostante il tempestivo sganciamento di esso da parte del Mossiere, e si sbilanciava in avanti cadendo a terra ed urtando il muso contro il terreno, dinamica questa che determinava la rottura delle vertebre cervicali del cavallo ed il conseguente decesso dell’animale, pur prontamente soccorso dallo staff veterinario della manifestazione, poi sospesa e rinviata al giorno successivo;
Considerato che lo spirito che anima il Palio di Asti è quello di tutelare il benessere degli animali impegnati nella competizione e di condannare qualsiasi comportamento nocivo alla salute degli stessi, proprio come è stato per comportamento del fantino J.B. che, secondo il Capitano ed il Magistrato del Palio, è stato eccessivamente imprudente e assolutamente ingiustificabile.
Infatti, benché vi fossero accoppiate cavallo-fantino del tutto scomposte nell’area di partenza rispetto al canapo, tanto che era impensabile ed irragionevole che il Mossiere convalidasse la mossa, qualora un fantino avesse deliberatamente forzato anticipatamente la partenza, il fantino J.B. fiancava violentemente il cavallo, che era fermo e rivolto verso il canapo tirato e lo frustava violentemente sul posteriore, con la frusta nella mano destra ed entrambe le redini nella sinistra, pur essendo il canapo ancora tirato ed i suoi avversari quasi tutti non pronti alla partenza. Questa azione rappresenta il massimo incitamento dell’animale al movimento, tanto che il cavallo M. si è lanciato all’improvviso, con foga ed impeto notevoli, contro il canapo tirato, così ribaltandosi in avanti con il muso;
Rilevato inoltre come questo drammatico episodio abbia in primo luogo causato la morte del cavallo M., un purosangue di sei anni, ed abbia inoltre danneggiato gravemente l’immagine del Palio di Asti, evento ormai storico risalente al 1278, più antico dello stesso Palio di Siena, nonché l’immagine dello stesso organizzatore Comune di Asti, sia sotto il profilo della manifestazione e dell’evento turistico, ma soprattutto per le cure e le attenzioni che il Comune e tutti i soggetti coinvolti pongono alla sicurezza dei fantini e dei cavalli che vi partecipano;
Considerata pertanto la morte del cavallo M. e la pubblicità estremamente negativa che questo episodio ha riversato sul Palio di Asti e i danni che ne sono conseguiti, anche in punto organizzazione, dato che la corsa del Palio è stata rinviata al giorno successivo, con ulteriore impegno per il Comune di Asti anche in termini economici;
Considerato, inoltre, che il Comune di Asti, su indicazione dell’Assessore al Palio, Avv. Alberto Pasta, si considera parte offesa nel procedimento in oggetto, e pertanto ritiene opportuno provvedere fin d’ora alla nomina di un proprio difensore per far valere le proprie ragioni e tutelare i propri interessi nell’ambito del procedimento penale di che trattasi, nonché, nell’eventualità che il fantino J.B. venga rinviato a giudizio per il reato di maltrattamento aggravato di animali o per altra incriminazione che verrà ritenuta in merito ai fatti descritti, per l’eventuale costituzione di parte civile;
Fatto inoltre rilevare che per questa costituzione di parte civile il patrocinio legale del Comune di Asti verrà conferito a legale esterno specializzato nella materia, la cui individuazione viene demandata al Dirigente del Settore Affari istituzionali, legali e contratti;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legali e Appalti sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Tributi sotto il profilo della regolarità contabile;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita per ora di copertura finanziaria, ma con riserva di successive determinazioni dirigenziali per il finanziamento e liquidazione di eventuali spese;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Su proposta dell’Assessore agli Affari Legali, Avv. Alberto Pasta,
La Giunta delibera
di approvare fin d’ora, per i motivi esposti, la nomina di un difensore del Comune di Asti, che si ritiene persona offesa nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Asti nei confronti del fantino J.B., per far valere le ragioni e gli interessi comunali nell’ambito del predetto procedimento, nonché, nell’eventualità che il fantino J.B. venga rinviato a giudizio per il reato di maltrattamento aggravato di animali o per altra incriminazione che verrà ritenuta in merito ai fatti descritti, per l’eventuale costituzione di parte civile;
di autorizzare il Sindaco, o chi per esso, a conferire procura speciale ad avvocato esterno specializzato nella materia, conferendogli ogni potere di legge in ogni stato e fase, anche esecutiva;
di demandare al Dirigente del Servizio Affari Istituzionali, Legali e Contratti per la formalizzazione dell’affidamento del relativo patrocinio legale;
di dare atto che la presente deliberazione non necessita per ora di copertura finanziaria, ma con riserva di successive determinazioni dirigenziali per il finanziamento e liquidazione di eventuali spese.
di demandare al Dirigente del Servizio Affari Istituzionali, Legali e Contratti per la formalizzazione dell’affidamento del relativo patrocinio legale;
di dare atto che la presente deliberazione non necessita per ora di copertura finanziaria, ma con riserva di successive determinazioni dirigenziali per il finanziamento e liquidazione di eventuali spese.